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Home Economia Analisi

L’insensata guerra del Parlamento europeo contro il sistema fiscale maltese

Sergio Passariello di Sergio Passariello
30 Dicembre 2017
in Analisi
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L’insensata guerra del Parlamento europeo contro il sistema fiscale maltese

Foto: Mikhail Basov / Adobe

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Più di un anno fa il mondo si è svegliato con i Panama Papers, un grande scoop del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi.

Tutte le informazioni rivelate erano informazioni mantenute in segreto, a conferma che tutti i clienti che avevano utilizzato il famoso studio di consulenza Mossack Fonseca per creare le proprie strutture offshore avevano la chiara intenzione di nascondere qualcosa alle loro rispettive autorità fiscali. Oltre alla possibile evasione fiscale, queste persone avrebbero potuto utilizzare queste strutture societarie per riciclare denaro.

All’inizio di quest’anno, un altro gruppo di giornalisti ha cercato di emulare questo grande scoop e ha pubblicato i file relativi a Malta.

Infine, nell’ultimo consiglio d’Europa, per un soffio Malta non è stata inserita nella lista dei paesi Black List, in quanto la Commissione PANA, nella sua relazione finale ha individuato nello Stato maltese il male assoluto dell’Europa, tanto da mettere in discussione le numerose attività di controllo messe in campo dalla stessa Commissione Europea in tutti questi anni, da quando Malta ha aderito alla Comunità Europea.

L’attacco mediatico che si è sviluppato contro la piccola isola del mediterraneo è stato unico nel suo genere, con articoli e servizi televisivi, che hanno insistito sul fatto che Malta fosse un paradiso fiscale, mettendo all’indice un’intera economia fatta di cittadini ed imprese che ogni giorno si svegliano e producono Pil per l’Europa e per il proprio Stato.

Il sistema fiscale maltese

Di seguito cercherò di spiegare perché Malta non si può essere considerato un paradiso fiscale.

 Le origini del sistema fiscale risalgono al 1948, quando Malta era una colonia britannica. Il sistema fiscale che fu introdotto è stato impostato e definito in base alle leggi fiscali del Regno Unito ed era basato su due concetti fondamentali,
  • Il “sistema di imputazione”.
  • La “tassazione progressiva”.

Entrambi questi concetti sono ancora alla base del sistema fiscale esistente a Malta.

Il Regno Unito abolì parzialmente il sistema di imputazione nel 1999, che ha resistito in Germania fino al 2001, in Italia fino al 2004, in Francia e Finlandia fino al 2005, e in Norvegia fino al 2006. Probabilmente, questi governi volevano tassare ulteriormente l’azionista di una società al momento della ricezione dei dividendi , che fino ad allora era stato esentato.

Il termine “Imputazione” significa che le imposte pagate dalla società sono imputate come se fossero state pagate dall’azionista della stessa. Di conseguenza, non vengono applicate ulteriori imposte sui dividendi che vengono distribuiti agli azionisti.

Nel corso degli anni, il governo maltese ha deciso di non tassare ulteriormente l’azionista di una società, indipendentemente dalla sua nazionalità. Alcuni Stati membri dell’OCSE, invece come l’Italia, applicano ancora l’intero sistema di imputazione mentre altri lo applicano parzialmente.

Pertanto, una società holding di diritto matese, in qualità di azionista di una controllata estera, può percepire dividendi dalla controllata senza pagare imposte in virtù dell’applicazione della regola della “participation exemption” (che spiegherò di seguito). Questo meccanismo, non equivale ad evasione fiscale, né a riciclaggio di denaro, ma semplicemente all’applicazione di norme fiscali, democraticamente approvate da un parlamento sovrano che è quello di Malta.

Dopo l’adesione di Malta all’UE, le sue leggi fiscali sono state modificate per coordinare la legislazione fiscale esistente nei principali paesi dell’UE. Le leggi fiscali maltesi come precedentemente spiegato si basano sui modelli esistenti nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Lussemburgo e persino in Germania.

I “paradisi fiscali” di contro sono giurisdizioni in cui le società non sono soggette a tassazione ed in cui le informazioni sulla proprietà di tali società sono di solito tenute segrete, tramite azioni al portatore o perché le informazioni non sono divulgate nel registro pubblico della giurisdizione.

Va precisato che con il termine “non soggetto a tasse”, non si intende che le società “non pagano le tasse”, ma significa che uno Stato non ha il diritto di tassarle, mentre essendo soggette a imposte significa che le società sono effettivamente tassabili. Questa è la terminologia ufficiale utilizzata nella lingua del trattato fiscale, che spesso viene travisata ed interpretata principalmente nei sistemi giuridici civil law, come l’Italia, dove una legge approvata dal Parlamento, viene poi stravolta ed interpretata nel corso degli anni dall’ordine giudiziario e dalle autorità fiscali. Una società può essere “soggetta a imposta” ma può essere esonerata se tale società si qualifica per le esenzioni elencate nella legge.

Queste esenzioni non sono previste solo nel sistema legislativo maltese ma sono applicate nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea (come il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna e il Lussemburgo) e sono inserite nelle direttive emesse dalla stessa UE. Da quando Malta è entrata nell’Unione Europea, sono state recepite e incorporate nel sistema fiscale.

Va precisato che “l’esenzione dalla partecipazione” introdotta nella legislazione fiscale di Malta nel 2007 è stata applicata in piena armonia e previa consultazione con l’UE e con la piena approvazione del Consiglio dei ministri delle finanze dell’epoca.


Leggi gli articoli del Corriere di Malta dedicati a «UE-Malta: un rapporto difficile»


Malta è un paese in black list?

Numerosi tentativi sono stati effettuati per inserire Malta nei lista dei paesi a fiscalità privilegiata, ma tutti falliti.

La giurisdizione maltese non ha una fiscalità privilegiata, in quanto l’aliquota massima impositiva applicata alle imprese ed alle persone fisiche è del 35%. Ciò che viene impropriamente identificato come fiscalità di vantaggio (tax refund 6/7), è da inquadrare nell’ambito degli incentivi fiscali che sono riconosciuti a tutte le persone fisiche e giuridiche che decidono d’investire sul territorio maltese.

Questa prerogativa è riconosciuta in capo ad ogni Stato membro della Comunità Europea, nell’ambito del rispetto dei parametri Debito/Pil – Deficil/Pil ed è subordinata a scelte autonome dei singoli governi nell’esercizio della propria sovranità fiscale.

Per quanto concerne la trasparenza fiscale Malta rispetta pienamente tutte le direttive. Tutti i dati relativi alle società maltesi sono pubblicati e consultabili sul sito web di Malta Financial Services Authority.

Rispetto, invece, allo scambio di informazioni con gli altri Paesi, va precisato che Malta:

  • è in regola con lo scambio automatico delle informazioni finanziarie, in base al regolamento denominato Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE;
  • ha recepito la direttiva 2011/16/UE, che regola gli obblighi per scambio automatico delle informazioni fiscali previsti per i Paesi facenti parte dell’Unione europea;

Infine, ha sottoscritto oltre 70 trattati per doppia imposizione, con i più importanti paesi dell’OCSE e con tutti gli altri paesi dell’UE. In tutti questi trattati è contenuta la clausola relativa allo scambio di informazioni.

Il sistema di rimborso delle tasse a Malta (Tax Refund)

Dal 1994, Malta ha sempre applicato agli azionisti di determinate società un’aliquota d’imposta effettiva del 4,17%. Ciò veniva ottenuto attraverso una serie di rimborsi fiscali basati sui dividendi distribuiti da un’impresa agli azionisti ed era noto come regime della International Trading Company (ITC).

Nel marzo 2006, la Commissione europea chiese formalmente a Malta di abolire questo regime fiscale “di vantaggio” che fu abolito a partire dal 1° gennaio 2007 e introdotto un nuovo sistema di incentivi fiscali, nel rispetto delle normative europee, applicato al sistema di imputazione per la tassazione dei dividendi.

I nuovi emendamenti hanno introdotto un nuovo sistema di rimborso delle tasse applicabile alle società registrate a Malta a partire dal 1° gennaio 2007. Le nuove disposizioni sono state applicate affinché Malta potesse continuare ad essere individuata quale principale centro finanziario dell’Europa meridionale e del Mediterraneo, nell’ambito di un più ampio programma europeo.

Ogni Stato Europeo, ogni anno decide autonomamente, esercitando la propria sovranità legislativa e fiscale, i vari incentivi fiscali da offrire, in particolare alle imprese, per invogliarle ad effettuare investimenti sul proprio territorio nazionale. Ci sono Stati che decidono di applicare incentivi a breve termine e chi invece decidono di renderli strutturali.

Sono oltre 80 gli incentivi fiscali introdotti nei 31 Stati della Comunità Europea, per favorire gli investimenti. Basti pensare, a titolo di esempio, che lo Stato Italiano, nella manovra finanziaria del 2016 ha intodotto ai neo-residenti con alti patrimoni una tassa forfettaria sul reddito estero di 100mila euro (25mila euro per gli altri componenti del nucleo familiare), qualora spostino la residenza in Italia: garantita per 15 anni, qualunque sia il proprio reddito. E non per questo l’Italia è stata definita un “paradiso fiscale”.

Malta, ha da sempre puntato invece sugli incentivi alle imprese e sul sistema dei rimborsi fiscali, rendendo strutturale un incentivo fiscale che invece altri Stati, per scelte politiche interne, hanno deciso di parcellizzare in diversi modi.

Il rimborso più conosciuto ed utilizzato è quello del sei-settimi (6/7)

Questo rimborso può essere richiesto dall’azionista di una società maltese, quando gli utili sono pagati a titolo di dividendi che derivano dagli utili imputati al conto impositivo maltese e/o al conto del reddito estero agli azionisti che sono registrati presso la Inland Revenue Department, a tale scopo.

Il sistema fiscale di Malta è stato esaminato dall’Unione Europea sia durante il processo di richiesta di adesione che dopo aver apportato modifiche alla propria legislazione, come in precedenza evidenziato.

Ad oggi, non essendoci un’unica autorità fiscale Europea, è in capo alle singole autorità fiscali assicurarsi che gli azionisti di una società maltese dichiarino i redditi da dividendi nella loro giurisdizione in modo da essere tassati di conseguenza. In alcune giurisdizioni dell’UE, anche al rimborso fiscale viene addebitata un’imposta ad un tasso normale mentre in altri Stati viene addebitata con imposta identica a quella applicata per i redditi da dividendi.

Ciò significa che le singole autorità fiscali nazionali hanno il diritto ed il potere di chiedere maggiori imposte a questi individui o società nel loro paese rispetto a quelli che sarebbero altrimenti pagati se fossero tassati al 35% a Malta, senza alcun rimborso di tasse.

Va anche specificato che i Paesi con i quali Malta ha firmato un trattato fiscale hanno analizzato a fondo il sistema fiscale e sono pienamente a conoscenza del sistema di imputazione e del rimborso parziale delle imposte. Per quale motivo hanno firmato i trattati se non condividono il sistema fiscale maltese?

Le persone con un elevato patrimonio o le società internazionali hanno la possibilità e la libertà di decidere dove istituire le loro holding internazionali nell’UE. Alcuni hanno scelto Malta principalmente perché non vogliono che la loro struttura societaria sia in una giurisdizione di paradiso fiscale – vogliono che si trovi in ​​una giurisdizione onshore seria nella quale ci sia la certezza del diritto, una sana burocrazia e un sistema finanziario stabile.

Forse, dietro questi attacchi al sistema fiscale maltese, si nasconde l’inadeguatezza della classe politica e dirigente di singoli Stati, che non sono in grado di ridurre le tasse ai propri cittadini e pretendono che siano altre giurisdizioni ad aumentarle.


(Questo articolo è realizzato in collaborazione con Sergio Passariello, Analista IREPI – Ceo Malta Business)


Tags: Commissione PanaMalta Financial Services AuthorityParadise papersParadisi fiscaliSistema FiscaleTema Caldo







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