A seguito della nomina di Monsignor Wojciech Zaluski, polacco, Arcivescovo titolare di Diocleziana, nuovo Nunzio Apostolico a Malta da parte del Santo Padre Leone Leone XIV, che subentra a Monsignor Savio Hon Tai-Fai, il cui incarico è terminato nello scorso febbraio, mi è data l’occasione di trattare il tema della Rappresentanza Pontificia, impresa ardua, in quanto di nicchia e, quindi, per soli “addetti ai lavori”.
Un giorno, Josif Stalin, leader dell’Unione Sovietica, volendo ridicolizzare la Diplomazia Vaticana e la presenza della Sede Apostolica nello scenario internazionale, domandò: “Quante sono le divisioni militari della Santa Sede?”. Papa Pio XII, prontamente replicò: “Dite a mio figlio Joseph che incontrerà le mie divisioni in Cielo”. La diplomazia pontificia vanta il titolo di prima diplomazia al mondo. Nello scenario Internazionale, la Santa Sede è uno degli attori diplomatici più antichi.
L’Ambasciatore della Santa Sede è il Nunzio Apostolico, detto anche “Legato del Romano Pontefice”, il rappresentante permanente del Sommo Pontefice sia presso il governo civile sia presso le comunità cattoliche esistenti nello Stato presso cui è accreditato. L’invio dei primi Rappresentanti della Santa Sede, detti Apocrisari, o in latino Responsales, era legato al fatto che essi dovevano intercedere a favore degli interessi della Sede Apostolica ed esprimere la sollecitudine presso la corte imperiale.
I suoi compiti si svolgono di regola nelle due direzioni indicate nei canoni 364 e 365 del vigente Codice di diritto canonico, che ha recepito al riguardo le norme già emanate nel 1969 da Papa Paolo VI con il motu proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum del 24 giugno circa l’ufficio dei rappresentanti pontifici.
Compito principale del Nunzio Apostolico è pertanto quello di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Santa Sede e le Chiese particolari nell’ambito del territorio a cui è stato destinato, mentre compito peculiare è quello di promuovere e sostenere le relazioni tra la Santa Sede e le Autorità dello Stato, guardandosi dal fare politica e dall’inserirsi negli affari interni, nonché di affrontare tutte le questioni riguardanti i rapporti fra Chiesa e Stato, trattando in modo particolare la stipulazione e l’attuazione dei concordati e delle altre convenzioni similari, senza omettere comunque di richiedere, a seconda delle circostanze, il parere ed il consiglio dei vescovi locali e di informarli sull’andamento dei lavori.
In merito al compito principale, poi, il succitato canone 364 s’indugia inoltre a specificare che spetta al Nunzio di informare costantemente la Santa Sede sulle condizioni in cui versano le Chiese particolari, nonché su tutto ciò che tocca la vita stessa della Chiesa e il bene delle anime; assistere i vescovi con l’azione ed il consiglio, senza pregiudizio per l’esercizio della loro potestà legittima; favorire relazioni frequenti con la Conferenza episcopale, fornendo ad essa tutto l’aiuto possibile, inoltre, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, comunicare e proporre i nomi dei candidati alla Sede Apostolica, nonché istruire il processo canonico informativo sui promovendi, secondo le norme date dalla stessa Sede Apostolica; adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la cooperazione tra i popoli; cooperare con i vescovi per favorire opportuni scambi tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese o comunità ecclesiali, anzi anche con le religioni non cristiane; difendere, in azione congiunta con i vescovi, di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica; esercitare, inoltre, le facoltà e adempiere tutti gli altri mandati affidatigli dalla Sede Apostolica.
Insigniti ordinariamente della dignità episcopale, i Nunzi Apostolici godono, al pari degli ambasciatori dei governi civili, il privilegio di extraterritorialità, in forza del quale non sono soggetti alla giurisdizione penale e civile degli Stati presso cui sono accreditati; la loro sede è inviolabile, la loro corrispondenza è esente da qualsiasi censura ed i bagagli dei loro corrieri sono immuni da ispezioni doganali. Atteso il carattere peculiare dell’ufficio, la sede della nunziatura è esente dalla potestà di governo dell’Ordinario locale, tranne che per la celebrazione di matrimoni, è possibile ai Nunzi compiere celebrazioni liturgiche anche pontificali in tutte le chiese del territorio loro affidato, dopo aver avvertito possibilmente gli Ordinari del luogo (can. 366). L’Ufficio di Nunzio non cessa con la vacanza della Sede Apostolica, a meno che non venga diversamente stabilito nella lettera pontificia, ma cessa con l’intimazione della revoca o con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice (can. 367).
Oltre alla precedenza su tutti i dignitari ecclesiastici della propria giurisdizione, eccezion fatta per i cardinali ed i patriarchi della Chiesa Orientale, il Nunzio Apostolico è considerato di diritto, in base all’art. 4 del protocollo 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna, Decano del Corpo Diplomatico del quale fa parte, qualunque sia la data della sua nomina, diritto che ha trovato ulteriore riconoscimento nella Convenzione di Vienna del 1961; nell’art. 16, infatti, laddove sono stabilite le norme che determinano il rango dei capimissione per ciascuna classe, è detto esplicitamente al terzo paragrafo che esse non s’intendono di pregiudizio “alla pratica accettata dallo Stato accreditatario per quanto si riferisce alla precedenza del rappresentante della Santa Sede”. Desiderando ancora una volta con tale affermazione rendere omaggio – come tennero a dichiarare molti delegati – al potere spirituale.
Concludendo, giova qui ripetere quanto in merito alle Nunziature apostoliche ebbe modo di dire nel 1937 Giovanni Battista Montini (il futuro Papa Paolo VI), alla docente di storia della diplomazia dell’Istituto “Utriusque iuris “ dell’Apollinare, in una delle sue lezioni incentrate quell’anno sulla Responsio super Nunciaturis, di Pio VI: “Le Nunziature, ancor prima d’essere organi di studiate relazioni con le società civili, sono strumenti d’interiore unificazione; non mirano a deprimere l’episcopato o a sostituirne gli inalienabili compiti, ma a vigilarne, a confortarne l’opera e a fare scudo di protezione dell’ordine entro il quale essa si svolge contro le facili ostilità o invasioni delle incomprensioni o ambizioni statali”.
(in copertina, da sinistra: Nunziatura apostolica a Malta, Monsignor Wojciech Zaluski, credits: Vincenzo Palazzo Bloise)
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