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Viaggi e spostamenti: ecco le nuove regole del ministero della Salute

In vigore da ieri l'ordinanza che ridisegna le limitazioni

di Redazione
22 Giugno 2021
in Dall'Italia
Tempo di lettura:6 mins read
0

È entra in vigore ieri la nuova ordinanza firmata venerdì scorso dal ministro della Salute Roberto Speranza.
Le nuove regole riguardano soprattutto Nord America e Gran Bretagna.
L’ordinanza, infatti, introduce gli ingressi con certificazioni verdi dai Paesi C, dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti.
Inoltre, prevede che chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia debba sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso, ad isolamento fiduciario per 5 giorni ed effettuare un nuovo tampone al termine dell’isolamento.
L’autodichiarazione cartacea è sostituita dal modulo digitale compilabile qui.
Fino al 30 luglio, l’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito ai cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’Aire e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute.
Nel dettaglio
Paesi elenco A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.
Elenco B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza del Ministro della Salute. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.
Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero e presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno quattordici giorni oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19 con la cessazione dell’isolamento prescritto oppure l’effettuazione nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico). Sono previste eccezioni all’obbligo di presentare la certificazione verde. Per gli ingressi dal Regno Unito vigono regole speciali indicate di seguito.
Elenco D – Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.

Canada, Giappone e Stati Uniti: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero e presentare una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali e riconosciute equivalenti (vaccinazione con vaccini riconosciuti dall’EMA; guarigione da Covid-19 e termine del periodo di isolamento; tampone rapido o molecolare con esito negativo).
In assenza di certificazione verde, si applica la disciplina prevista per i Paesi dell’elenco D. Sono previste eccezioni all’obbligo di presentare la certificazione verde.

Elenco E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compresi il Brasile, l’India, il Bangladesh e lo Sri Lanka per i quali vigono regole specifiche indicate di seguito): l’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia.
Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.

REGOLE SPECIFICHE PER IL REGNO UNITO
Chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nel Regno Unito (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) e, a prescindere dal risultato dello stesso, sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE
In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi di COVID-19:
• coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
• coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
• coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero;
b) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
d) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

REGOLE SPECIFICHE PER L’INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA
I. In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID19, esclusivamente:
• ai cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 29 aprile 2021;
• ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
• ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
secondo la seguente disciplina:
a) compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) isolamento per 10 giorni nei “Covid Hotel” o nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c);
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.
Le stesse misure di prevenzione sanitaria all’ingresso si applicano anche a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili. (fonte Aise)

Tags: coronavirusCOVID-19Turismo
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