Nella rubrica di oggi, a cura dell’Avv. Fabrizio Speranza, affronteremo un tema molto importante legato alla delicatezza dei compiti che spettano a chi viene chiamato a guidare una società.
“Ho ricevuto una proposta di lavoro che riguarda l’assunzione della carica di amministrazione di una società. A cosa posso fare riferimento per comprendere eventuali responsabilità? Mi può dare qualche consiglio?”
Gentile lettore, la sua interessante domanda mi dà lo spunto per parlare di un argomento importante ma discusso quasi solo in pubblicazioni specialistiche. Mi trovo spesso in contatto con amministratori di società ai quali presto assistenza su temi di diversa natura. Molti dei problemi su cui chiedono supporto sono proprio attinenti alle molteplici tematiche legate alla gestione societaria che gli amministratori si trovano inevitabilmente a dover fronteggiare ed assolvere. La sua domanda che indica proprio quella attenzione e positiva diligenza che è quanto mai necessaria in questi casi per non trovarsi nella scomoda posizione di non aver cognizione.
Non è infrequente purtroppo che si assumano incarichi di “director” o anche di “company secretary”, senza la cura di prepararsi in modo consono per svolgere adeguatamente tali compiti, che non sono affatto da prendere alla leggera. Tanto che spesso questi compiti sono assunti da professionisti e che si organizzano corsi specifici per formare coloro che si accingono a ricoprire tali ruoli.
Non a caso lo scorso marzo è entrata in vigore una normativa che obbliga coloro che svolgono professionalmente tali mansioni ad essere muniti di apposita licenza rilasciata dalla Malta Financial Service Authority, pena severe sanzioni.
D’altra parte, l’amministratore, come soggetto incaricato della gestione dell’impresa e della realizzazione di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, è obbligato da una serie non indifferente di compiti e responsabilità importanti cui deve essere preparato, rispondendone in prima persona. I doveri ed i compiti, soprattutto a carattere amministrativo, sono molti e diversa natura, ma tutti previsti con la finalità ultima di garantirne la promozione economica e la corretta amministrazione.
I suoi poteri e funzioni derivano dalla posizione giuridica ricoperta e sono disciplinate in modo compiuto dalla legge con norme specifiche di diritto civile e societario.
Tra questi posso citare l’obbligo della regolare tenuta dei registri della società, che sono di assoluta importanza ed a cui molti purtroppo prestano poca o nulla attenzione, e ancora la tenuta dei verbali delle assemblee come provvedere alle risoluzioni che si occupano di descrivere e dare evidenza scritta delle attività gestionali o amministrative tenute. L’amministratore, in alcuni casi insieme al company secretary, deve poi anche prestare cura delle molteplici attività dichiarative dovute verso le diverse autorità interessate alle attività della società che se non esercitate nei tempi e nelle modalità prescritte possono procurare sanzioni con riflessi diretti, in alcuni casi, anche nei confronti degli amministratori e a livello personale.
Il rapporto che lo lega alla società ha inoltre un carattere prettamente fiduciario che pone il soggetto obbligato in una posizione particolare. Le funzioni generali degli amministratori sono caratterizzate da tipici obblighi di lealtà, cura e competenza, come previsti dall’articolo 136 A della legge sulle società e che appunto richiamano i loro obblighi derivanti dal carattere “fiduciario” dell’incarico.
Tale carattere speciale pone sulle loro spalle ulteriori doveri come, per fare un esempio, l’obbligo di evitare di trarre un qualsiasi genere di profitto personale dalla posizione ricoperta, come ancora di scongiurare ogni possibile conflitto tra l’interesse proprio e quello della società, doveri questi che se non attesi possono comportare responsabilità di varia natura.
Ulteriore importante conseguenza riguarda le modalità di esecuzione dei propri compiti ed oneri. Un amministratore è tenuto infatti a svolgere le proprie funzioni con certi determinati livelli di cura, abilità, competenza e diligenza. Per definire tali livelli si fa riferimento alle esperienze, competenze e comportamenti che ci si può ragionevolmente aspettare da un soggetto professionale che svolge le medesime funzioni in una società che rientri in una tipologia di business analogo. In merito a questo si fa quindi riferimento a criteri sia soggettivi, relativi alle specifiche competenze richieste, sia oggettivi, relativi alla particolare natura dell’incarico.
Il grado di diligenza richiesto non sarà quindi equiparato a quello del normale comune “bonus pater familias“ ma invece con quello inerente alla specifica natura dell’attività esercitata e quindi in riferimento alla diligenza esigibile da parte di un professionista, gestore professionale di impresa altrui. Tale responsabilità si valuta quindi facendo concreto riferimento sia alle caratteristiche oggettive dell’impresa (dimensioni, articolazione organizzativa, settore di attività, struttura dell’azionariato, ecc.) che alla funzione esercitata in concreto nella gestione. Una prospettiva questa tecnicamente diversa e più impegnativa che richiede un esercizio di attenzione e responsabilità ben superiore, stante le potenziali responsabilità civili e penali inerenti, delle quali non ci si scrolla di dosso facilmente.
Una persona che ha ricoperto infatti in passato la carica di direttore, rimane sempre responsabile della violazione dei propri doveri commessa durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico ed anche una eventuale clausola contenuta nello statuto o in un contratto finalizzata ad esentarlo da tali eventuali responsabilità potrà essere con ogni probabilità considerata nulla.
Ci sarebbe ancora molto da dire ma, concludendo, posso solo suggerire di valutare con serenità e soprattutto consapevolezza l’’opportunità che le viene offerta e nel caso prepararsi bene al compito che la aspetta. Chi ben comincia, è già a metà dell’opera.
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