Per la rubrica «L’avvocato risponde» il legale Fabrizio Speranza spiega come viene determinata la residenza fiscale di un cittadino italiano all’estero.
Domanda di oggi:
Sono un cittadino italiano in via di trasferimento a Malta ed ho sentito molto discutere della questione della residenza fiscale. Mi può dare qualche chiarimento sul concetto e su come viene rilevata?
Gentile lettore, la sua è una domanda di centrale interesse per molti. Trattandosi di un argomento complesso, in cui ogni singolo caso andrebbe prudentemente e professionalmente analizzato singolarmente, mi dovrò limitare a dare evidenza solo delle linee guida generali per consentirle almeno di iniziare ad orientarsi in merito.
I principi e criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono largamente condivisi a livello internazionale ed analogamente presenti nell’ordinamento italiano, all’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, ove si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Ritroviamo quindi lo status di residente, ai fini delle imposte sui redditi, collegato alla contestuale esistenza di due elementi, il primo, di natura sostanziale e formale, costituito dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, ovvero dal domicilio o dalla residenza e l’altro, di natura temporale, individuato nella sussistenza del primo per la “maggior parte del periodo d’imposta” e, cioè, per almeno 183 giorni nell’anno solare.
Evidente come assuma, nel contesto giuridico, particolare rilievo l’individuazione del “domicilio” definito come “il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” per la cui localizzazione occorrerà valutare, congiuntamente, sia la situazione di fatto dello stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari e degli interessi che la sua volontà di stabilire in quel luogo il proprio centro delle relazioni di natura sociale e familiare.
A tal proposito in giurisprudenza è stato stabilito che gli interessi rilevanti ai fini del domicilio di una persona sono sia quelli di natura economica che quelli di natura morale o personale, quali, ad esempio, quelli di tipo affettivo, sociali e familiari, non diversamente da quanto previsto in ambito europeo, ove sia la Direttiva 83/182/CEE che la giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno stabilito la primazia dei legami personali, rispetto a quelli patrimoniali-professionali, nelle ipotesi in cui siano diversamente collocati, ai fini dell’individuazione del centro permanente degli interessi di un soggetto e, conseguentemente, della sua residenza.
Ricordiamo ancora come la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non costituiscano elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, rappresentando una condizione necessaria, ma non sufficiente, per essere considerati non residenti. Indipendentemente così dalla presenza fisica e dall’eventuale svolgimento di un’attività lavorativa prevalentemente all’estero, potranno assumere rilievo la presenza, ma anche la stessa assenza, di elementi diversi, tra i quali, per portare degli esempi, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, la presenza sul territorio dimostrabile superiore ai 183 giorni annui, l’intestazione di utenze, la presenza di conti bancari, l’aver presentato dichiarazione dei redditi, il versamento di contributi relativi a attività dipendente o professionale, l’intestazione di assicurazioni, il sostenimento di spese alimentari, vestiario, iscrizione a circoli o club, attività sociali.
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