Per la rubrica «L’avvocato risponde» il legale Fabrizio Speranza aiuta a capire alcune delle richieste di banche e istituzioni finanziarie nell’ambito della «due diligence».
Domanda di oggi:
In diverse occasioni ho avuto a che fare con banche ed istituti finanziari, in particolare per la mia attività e mi è stato chiesto di compilare alcuni moduli con indicazioni di Source of Wealth (SoW) e Source of Funds (SoF). Non sono sicuro di aver capito bene cosa mi chiedono. Mi può aiutare?
Caro lettore, la sua è una domanda che penso si siano fatte molte persone ultimamente e sarò felice di dare un chiarimento. Premetto, per chi non sia avvezzo a tali argomenti, che tale richiesta fa parte in genere della più ampia attività di adeguata verifica della clientela, cosiddetta “due diligence” che da tempo ogni soggetto finanziario è tenuto a curare in adempimento alle normative anti-riciclaggio, in relazione ad ogni cliente.
E non solo le banche sono tenute a tali obblighi ma anche, in relazione all’attività prestata, avvocati, commercialisti, service providers etc., per valutare i profili di rischio collegati che dipenderanno da molteplici fattori quali, ad esempio, dalla tipologia stessa del cliente, dalle caratteristiche del business, dei soggetti coinvolti, dell’area geografica interessata e dalla quale provengono i fondi e così via.
Nella procedura di identificazione del cliente parte importante assumono così l’assunzione delle informazioni e relativi controlli sia sulla Source of Wealth (SoW) che sulla Source of Funds (SoF) del soggetto interessato.
La prima categoria di dati (SoW), è finalizzata ad assumere le informazioni inerenti al come un soggetto, persona fisica o giuridica, abbia accumulato il proprio patrimonio, ovvero indicazioni in merito alle origini del patrimonio nel suo complesso. Si cerca in pratica di capire il background e la storia finanziaria del soggetto e quindi di costruire un suo profilo specifico. Per fare qualche esempio si potrà indicare come origine l’attività professionale, dividendi societari, vendita di immobili, eredità, pensione, investimenti finanziari o redditi da lavoro dipendente. Tutte fonti di reddito che possano fornire così un’adeguata spiegazione di come e in quali tempi il patrimonio disponibile sia stato costituito nel tempo.
La seconda categoria (SoF), riguarda invece principalmente le informazioni relative alle transazioni che, ad esempio nel caso esposto dal lettore, verranno effettuate sul conto corrente interessato. Ci si riferisce in pratica all’origine dei fondi che nello specifico saranno trasferiti sul conto corrente e che saranno oggetto di gestione suo tramite. Le informazioni richieste riguarderanno innanzitutto valuta e valore delle somme che saranno su questo trasferite, identificazione del soggetto trasferente, la causale, la specifica fonte economica che le ha originate ed eventualmente anche la giurisdizione di provenienza, se diversa da quella del conto interessato. In caso di coinvolgimento di soggetti terzi la due diligence si estenderà, con ogni probabilità, anche a questi soggetti, con l’intento di ottenere analoghe informazioni e, in particolare, di comprendere la relazione che intercorre tra i soggetti interessati e che giustifica tale transazione. In questi casi la pronta disponibilità di appropriata ed esaustiva documentazione è quanto mai gradita e necessaria.
I dati raccolti sia nel primo che nel secondo caso dovrebbero consentire agli intermediari finanziari e agli altri soggetti per cui tale attività è dovuta e necessaria, di riconoscere e valutare eventuali rischi e di rilevare possibili incoerenze sia relative alle informazioni fornite che alle operazioni eseguite o addirittura prospettate, e quindi potenzialmente soggette ad ulteriori accertamenti.
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