Lo sapevate che la Città del Vaticano, pur non avendo uno sbocco al mare, può avere una propria flotta navale? Questa è una storia interessante nonché sorprendente.
La norma di diritto internazionale in base alla quale lo Stato della Città del Vaticano ha potuto istituire un Registro navale nasce dalla Conferenza per il diritto marittimo e fluviale di Barcellona del 20 aprile 1921 nella quale vennero riconosciuti, anche agli Stati non aventi coste marittime, gli stessi diritti e prerogative dei paesi rivieraschi e il pieno status per possedere una flotta navale, che sia questa mercantile o istituzionale.
È, da quel momento, loro piena e sovrana facoltà armare navi ed esercitare la giurisdizione battendo la propria bandiera con pieno diritto di extraterritorialità per i natanti in navigazione, all’ancora o attraccati alla banchina di un porto. Perché lo Stato in tali condizioni possa in pieno esercitare il diritto marittimo, sono previste due condizioni: la istituzione del Registro navale nel suo territorio, in un luogo che costituirà il porto di origine, e la notifica di ciò ai Paesi firmatari della Convenzione di Barcellona.
Pensate che durante l’ultima Guerra Mondiale lo Stato della Città del Vaticano non aveva ancora un Registro navale, per cui la Santa Sede si trovò esclusa dalla possibilità di usare il trasporto marittimo con la propria bandiera per le sue attività caritative, tanto che il generoso slancio dei cattolici d’oltreoceano si esaurì nei porti iberici dove ingenti carichi di aiuti rimasero bloccati.
Forse è nel ricordo di quella esperienza, che in Vaticano si è ravvisata l’opportunità di emanare norme concernenti servizi di trasporto per via di mare e disciplinarne l’esercizio, per cui la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il 15 settembre 1951, promulgò il Decreto nr. LXVII concernente la navigazione marittima sotto la bandiera dello Stato della Città del Vaticano. Pubblicato negli “Acta Apostolicae Sedis” che, praticamente, equivale alla nostra Gazzetta Ufficiale ma del Vaticano. Il provvedimento stabilisce che per il trasporto di persone o cose viaggianti per via marittima, dirette alla Città del Vaticano o da questa provenienti, possono essere adibite navi appartenenti allo Stato, a cittadini vaticani o a enti vaticani autorizzati dalla Pontificia Commissione.
L’amministrazione e la direzione dei trasporti marittimi è esercitata dal Governatorato per mezzo di un Ufficio, con sede nel suo Palazzo – che costituisce pertanto il porto di iscrizione delle navi vaticane – e provvede alla tenuta del Registro Navale Vaticano nel quale devono essere iscritte, d’ufficio, le navi di proprietà dello Stato e, a domanda, quelle di altri proprietari. Il natante che sarà registrato deve essere idoneo alla navigazione provata con dichiarazione dell’autorità competente del luogo in cui la nave fu varata o precedentemente iscritta.
Ogni nave deve avere un nome che, approvato dalla Pontificia Commissione, deve essere scritto a prua e a poppa seguito dall’indicazione “Città del Vaticano”. I natanti iscritti inalberano la bandiera dello Stato e devono portare sui fianchi, a prua e a poppa, i colori bianco e giallo; le navi di proprietà dello Stato recano, inoltre, sui fianchi lo stemma ufficiale dello Stato stesso.
Le restanti norme del Decreto, molto simili del resto a quelle delle altre marinerie, riguardano il comandante, il cappellano, l’equipaggio, la gestione della nave e la riserva di competenza, in caso di controversie, all’autorità giudiziaria vaticana.
Quattro articoli del Decreto trattano delle fonti del diritto marittimo vaticano che attingono alla legislazione e alle convenzioni internazionali vigenti e ai principi generali del diritto marittimo. Il giudice, in mancanza di tali principi, deve applicare “… quel criterio che adotterebbe se fosse legislatore, tenendo presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, dei principi generali del diritto canonico, nonché la legislazione, gli usi, la dottrina e la giurisprudenza degli Stati marittimi”.
Risulta che nel 1927 si discusse con il governo di Mussolini riguardo alla creazione di un vero porto, identificando due possibili località: Fiumicino vicino alla Torre Clementina e Torre Flavia tra Ladispoli e Civitavecchia.
Ad ogni modo, ci tengo a precisare che, a tutt’oggi, nei Patti Lateranensi – che regolano trattati, concordati e convenzioni tra l’Italia e la Santa Sede – non si parla dell’eventualità di un porto fisico vaticano, di conseguenza questa ipotesi, seppur concreta, per il momento è limitata a rimanere in un cassetto al Governatorato, sebbene la legislazione preveda comunque la possibilità che la Città del Vaticano possa armare una flotta.
(testo e foto: Vincenzo Palazzo Bloise)
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