• Ultime
  • Più lette
L’avvocato risponde – Residenza fiscale delle società e note sulla estero vestizione

L’avvocato risponde – Residenza fiscale delle società e note sulla estero vestizione

20 Gennaio 2021
Motociclista di 27 anni gravemente ferito in un incidente a Swieqi

Motociclista di 27 anni gravemente ferito in un incidente a Swieqi

15 Novembre 2025
Pubblicizza la tua attività
ADVERTISEMENT
Ricercato su ordine del magistrato: la polizia lancia un appello ai cittadini

Ricercato su ordine del magistrato: la polizia lancia un appello ai cittadini

15 Novembre 2025
Floriana, donna travolta da un’auto: è grave

Turista travolta e uccisa mentre attraversa la strada a Floriana: automobilista nega ogni responsabilità

15 Novembre 2025
Birkirkara nel mirino dei ladri: seconda rapina a mano armata in tre giorni

Tentata rapina a mano armata a San Gwann: due uomini arrestati dopo una breve fuga su un’auto rubata

15 Novembre 2025
Soffocato da un boccone al capolinea degli autobus di Victoria, identificata la vittima

Soffocato da un boccone al capolinea degli autobus di Victoria, identificata la vittima

14 Novembre 2025
Espulsi tre stranieri condannati per accattonaggio e vagabondaggio

Espulsi tre stranieri condannati per accattonaggio e vagabondaggio

14 Novembre 2025

Segnalazione anonima inguaia un alto dirigente della polizia: avrebbe rubato un paraurti usato

13 Novembre 2025
Incidente tra auto e moto a Fgura, centauro in ospedale

Incidente tra auto e moto a Fgura, centauro in ospedale

13 Novembre 2025
“L’Avvocato risponde”: nomadi digitali e residenza fiscale, come mettersi in regola

Scivolone clamoroso all’agenzia delle entrate e dogane: diffusi per errore i dati di 7.000 aziende

13 Novembre 2025
cover

Uomo ricercato per indagine in corso, polizia chiede supporto ai cittadini

13 Novembre 2025
terrorismo hamrun - cover articolo

Dieci anni di carcere al 33enne che reclutava su Facebook kamikaze in tutta Europa inneggiando alla Jihad

13 Novembre 2025
parco giochi - Fgura

Orco condannato a sette anni per abusi su una bambina al parco giochi di Fgura

12 Novembre 2025
  • Pubblicità
  • Contatto
  • Collabora con noi
Retail

Il quotidiano online della comunità italiana a Malta

domenica 16 Novembre
19 °c
Valletta
Newsletter
Pubblicità
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Corriere di Malta
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

L’avvocato risponde – Residenza fiscale delle società e note sulla estero vestizione

di Fabrizio Speranza
20 Gennaio 2021
in L'Avvocato risponde
Tempo di lettura:4 mins read
0

Dopo l’articolo sulla residenza fiscale dei cittadini italiani all’estero, l’avvocato Speranza affronta la stessa questione per le imprese, approfondendo la tematica dell’estero vestizione.

Domanda di oggi:

Ho visto il suo ultimo articolo sulla residenza fiscale. Vorrei sapere se per le società si applicano analoghi principi. Per chiarire sono azionista di una società maltese ma residente in Italia ed ho sentito molto parlare di estero vestizione. Mi può dare qualche informazione in merito?

Gentile lettore, grazie per la sua domanda. Cercherò necessariamente di rispondere semplificando al massimo ed andando al nocciolo di questo interessante tema, che peraltro ha generato, non a caso, migliaia di articoli e ricerche stante la complessità dell’argomento e le molte sfaccettature che presenta..

In sostanza i principi di base contenuti nelle normative interessate sia italiane, artt. 5, comma 3, lett. d) e 73, comma 3, del TUIR, che europee, in tema di residenza fiscale delle società fanno principalmente riferimento, al fine di determinarne la residenza, alla ricorrenza di uno dei seguenti criteri di collegamento: la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale dell’impresa.

Intuitivo come il primo criterio, ovvero che la società sia stata costituita e mantenga la sede legale all’estero costituisce di regola un semplice punto formale di partenza ma mai sufficiente a determinarne la effettiva residenza. Entra infatti sempre in gioco il secondo, ovvero se sia o meno controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero amministrata. Ciò che interessa e rileva è insomma il luogo in cui effettivamente risiedono i soggetti ove si organizza e si dirige giorno per giorno la società.

Definiscono così con chiarezza il concetto l’articolo 4 del Modello OCSE e la sentenza n. 136/1998 della Corte di cassazione: la sede effettiva della società deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali“.

Sul punto da distinguere bene, per evitare errori, tra il legittimo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, potenzialmente esercitabile secondo certi criteri anche da un soggetto legittimato non presente sul territorio, ed invece di amministrazione, ovvero la diversa attività conduzione della ordinaria e quotidiana attività aziendale.

Quindi è ben chiaro come rilevi con priorità la verifica del luogo di residenza degli amministratori, con riguardo a quelli di fatto e non a quelli di diritto, ed a dove viene esercitato effettivamente il potere di gestione della società, con particolare attenzione al controllo di funzioni ed elementi essenziali di gestione quali, per fare un esempio, dei conti bancari e delle disponibilità finanziarie della società oltre della effettiva presenza di un apparato organizzato di beni e persone dove si afferma che venga esercitata l’impresa.

Infine, un cenno al terzo ed ultimo criterio citato, ovvero dell’oggetto principale, concetto che appare di più dubbia e complessa definizione e valutazione. Non avendo lo spazio e tempo adeguati in questa sede mi limito alla nota per cui ove l’attività svolta in Italia sia dovesse trovare a risultare prevalente o preponderante nel quadro di tutte le altre attività esercitate, potrà essere possibile sostenere che l’oggetto principale della società sia collocabile, ai fini fiscali, in Italia, con le conseguenze del caso.

Potendo ora, dopo quanto descritto, sintetizzare una risposta alla sua domanda sulla estero vestizione, sicuramente chiaro appare come tale contestazione potrà essere sollevata quando sarà si avranno riscontri in merito al fatto che la società risulta formalmente residente all’estero, con atto costitutivo e statuto societario esteri ma presenta determinati presupposti che la collegano con il territorio italiano. In pratica che sia stata realizzata con il solo o preponderate e chiaro intento di conseguire un indebito vantaggio fiscale creando a tal fine un soggetto fittizio non in grado di provvedere alle normali attività di gestione ordinaria quotidiana, essendo insomma in presenza di quella che si definisce comunemente una “società di carta”.

Importante precisare che tutte le eventuali contestazioni avranno solo valore di presunzione semplice, come tale superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare il contrario. Sul tema tornerò magari in modo più ampio in altra sede.

In merito infine alla sua posizione di azionista, nulla di illegittimo. Ogni cittadino è libero di investire o creare impresa ove desidera. Vige la piena libertà di stabilimento che consente all’imprenditore di collocare le proprie strutture dove meglio pensa e ritiene senza limitazioni di sorta. Importante però appunto che non si tratti di una costruzione di puro artificio volta solo a lucrare benefici fiscali o altri vantaggi indebiti. Vantaggi appunto ritenuti indebiti non perché si usano correttamente e legittimamente le opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale, ma perché tale vantaggio è ottenuto mediante costruzioni non aderenti alla realtà.

Ben legittima la sua posizione quindi che comporta tra i vari, amo ricordare, precisi obblighi dichiarativi nel su paese di residenza, ma anche correlati diritti esercitabili in assoluta trasparenza. Importante essere informati in modo adeguato e mantenere forte consapevolezza della necessità del rispetto delle regole.


Per approfondire potete scrivere una mail a [email protected]

Tags: estero vestizioneL'avvocato risponderesidenza maltese
Condividi50Tweet31InviaCondividi9
Articolo precedente

Vaccino a Malta: per il Governo un successo, per l’associazione degli infermieri un disastro

Prossimo articolo

Guida in stato di ebbrezza, armi da fuoco e droga: tre mesi con la polizia stradale

Articoli correlati

“L’Avvocato risponde”: tutti i benefici del Trust per tutela e gestione del patrimonio famigliare
L'Avvocato risponde

“L’Avvocato risponde”: tutti i benefici del Trust per tutela e gestione del patrimonio famigliare

27 Aprile 2022
“L’Avvocato risponde”: Infiltrazioni d’acqua in casa, cosa fare?
L'Avvocato risponde

“L’Avvocato risponde”: Infiltrazioni d’acqua in casa, cosa fare?

11 Gennaio 2022
“L’Avvocato risponde”: nomadi digitali e residenza fiscale, come mettersi in regola
L'Avvocato risponde

“L’Avvocato risponde”: nomadi digitali e residenza fiscale, come mettersi in regola

29 Ottobre 2021
L’avvocato risponde – Le notifiche di atti tributari al’estero
L'Avvocato risponde

“L’Avvocato risponde”: come richiedere il rimborso delle tasse quando si rientra in patria

7 Luglio 2021

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Ricerca

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Le rubriche del Corriere

Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»
Lettere

Emergenze veterinarie, un vuoto che costa caro agli animali e ai loro padroni: «A Malta costretti a mendicare cure»

di Redazione
1 Settembre 2025
0

Sono passati due anni dalla chiusura dell’ospedale veterinario di Ta’ Qali, l’unico pronto soccorso veterinario pubblico dell’arcipelago, e ancora oggi...

Leggi di piùDetails
Intervista al chitarrista Agatino Scuderi, in concerto a Gozo giovedì 28 agosto

Intervista al chitarrista Agatino Scuderi, in concerto a Gozo giovedì 28 agosto

27 Agosto 2025
Fotografo italiano immortala l’“anima” di Malta. Un tuffo nel passato dell’isola tra storia e tradizione

Le relazioni diplomatiche e commerciali tra il Regno delle Due Sicilie e Malta

25 Agosto 2025
Corriere di Malta

Fortissimo Ltd

JB House Floor 1 Room 1
Lewis F. Mizzi Street
Iklin IKL 1061-Malta

Seguici sui social

 

Newsletter

  • Pubblicità
  • Collabora con noi
  • Contatto
  • Privacy Policy

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Attualità
    • Ambiente
    • Coronavirus
    • News
    • Temi Caldi
    • Unione Europea
  • Cronaca
    • Daphne Caruana Galizia
    • Nera
    • Giudiziaria
  • Politica
    • Nazionale
    • Europea
  • Economia
    • Finanza
    • Gaming
    • Immobiliare
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Food
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Inchieste
    • Interviste
    • Lettere
    • Personaggi e Storie
    • Sondaggi
    • L’Avvocato risponde
  • Vita a Malta
    • Arte
    • Cultura
    • Intrattenimento
    • Meteo
    • Turismo
    • Eventi
  • Sport

© 2023 Corriere di Malta / Fortissimo Ltd

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.